La L. 46 del 01/04/2021 al fine di promuovere l’occupazione e di sostenere i genitori ha introdotto l’assegno unico e universale.
Entrerà in vigore il 1° gennaio 2022 e sostituirà gradualmente tutte le tutele per i figli a carico, come l’assegno per il nucleo familiare, le detrazioni fiscali, i bonus nascita, i bonus asilo nido. Anche le detrazioni fiscali figli a carico rimangono in vigore per tutto il 2021 .Tuttavia, dal 1° gennaio 2022 il sistema di detrazioni viene sostituito dall’assegno unico e universale.
A decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 e’ possibile presentare domanda per l’assegno temporaneo o ponte.
A Coloro che presentano la domanda entro il 31/10/2021 sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
l’assegno ponte per le famiglie con figli potrà essere richiesto anche dopo il 31 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, e in quel caso la decorrenza dei pagamenti scatterà dal mese della domanda.
I genitori hanno a disposizione due tutele fino a fine anno:
- i lavoratori dipendenti possono usufruire degli assegni per il nucleo familiare con un importo maggiorato;
- i professionisti , i lavoratori autonomi, disoccupati possono chiedere l’assegno temporaneo. .
L’assegno temporaneo agli autonomi e professionisti spetta anche se percettori di reddito di cittadinanza, in questo caso l’inps corrisponde d’ufficio l’assegno.
L’assegno temporaneo spetta a condizione che siano percettori di un reddito IRPEF, con un ISEE inferiore a 50 mila euro
L’assegno spetta per tutti i figli minori a carico, per figli maggiorenni a carico fino al compimento di 21 anni; per tutti i figli disabili a carico, anche se maggiorenni ed anche per il nascituro, a partire dal settimo mese di gravidanza.
La domanda va presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021, in modalità telematica all’INPS, con Spid, CNS, carta d’identità elettronica oppure tramite un patronato
L’assegno temporaneo è pagato mensilmente dall’inps sulla base della domanda presentata, a mezzo accredito in c/c.
In caso di genitori separati o divorziati, l’assegno temporaneo è pagato in misura pari ad entrambi i genitori. Tuttavia, i genitori separati o divorziati possono scegliere, di comune accordo, che il pagamento dell’intero importo venga versato al genitore richiedente che convive con il minore. Tale opzione dovrà essere espressa nel modello di domanda telematica e deve essere autorizzata anche dall’altro genitore. In caso di affidamento esclusivo, il pagamento è effettuato interamente al genitore richiedente che convive con il minore.
La somma dell’assegno diminuisce in base all’aumentare dell’ISEE.