La cooperativa è regolata agli articoli 2511 e seguenti del Codice Civile e costituisce uno degli strumenti messi a disposizione dal legislatore italiano per fare impresa.
Caratteristiche principali
- Per costituire una cooperativa il numero minimo di soci è tre ove si tratti di persone fisiche e la società adotti le norme della Srl. Altrimenti se si adottano le norme della SpA o se fra i soci è presente una persona giuridica, occorrono almeno nove soci.
- Il capitale sociale deve essere diviso in quote o azioni, a seconda della forma societaria prescelta (S.r.l. o S.p.A.).
- La quota (o azione) deve avere un valore minimo di € 25,00, fino a raggiungere un valore massimo di € 500,00. Nessun socio può avere una quota superiore a € 100.000, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.
- Ha capitale variabile: ogni socio può uscire quando vuole, senza necessità di modificare lo Statuto. È sufficiente l’annotazione nel libro soci.
- Principio “una testa, un voto”. I soci hanno uguale diritto di voto a prescindere dalla quota di capitale sottoscritta. Qualunque sia la quota di capitale posseduta, il valore del voto del socio in assemblea è sempre uguale a uno.
- Principio della “porta aperta”. L’adesione ad una cooperativa è aperta a coloro che possono utilizzarne i servizi e che possono quindi contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. L’adesione non può essere oggetto di alcun tipo di discriminazione. Tale principio però non pregiudica la possibilità, da parte della cooperativa, di decidere sull’ammissione o meno di un’aspirante socio nella compagine sociale.
- Perseguimento dello scopo mutualistico che consiste nel fornire beni, servizi od occasioni di lavoro direttamente ai soci a condizioni più favorevoli di quelle che otterrebbero sul mercato.
Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente (art.2514 C.C.):
Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:
- divieto di distribuzione di utili ai soci in misura superiore alla remunerazione dei prestiti sociali;
- divieto di distribuzione delle riserve ai soci durante la vita della cooperativa;
- in caso di scioglimento della società, i soci non possono dividersi il patrimonio residuo, né possono vendere l’azienda nel suo complesso. La legge prevede la devoluzione dell’intero patrimonio sociale residuo (escluse le quote di capitale restituite ai soci) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- destinazione di una quota degli utili annuali (pari al 3%) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
La vigilanza della cooperativa
La cooperativa è sottoposta a controlli esterni volti ad accertare il rispetto dei requisiti di mutualità.
Si tratta di un’attività, svolta in sede di revisione periodica a cadenza annuale o biennale da incaricati del Ministero competente o delle Associazioni di rappresentanza della Cooperazione per le cooperative alle stesse aderenti, finalizzata a:
- accertare la sussistenza dei requisiti mutualistici;
- verificare il corretto funzionamento degli organi sociali;
- accertare il rispetto della legge, delle norme statutarie, degli eventuali regolamenti interni, dei principi fondanti della Cooperazione;
- fornire suggerimenti al fine di migliorare il perseguimento dello scopo mutualistico, oltre che a rimuovere eventuali irregolarità.