Incentivi alle imprese 2021-2022 – il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

beni strumentali nuovi

Fra gli incentivi previsti per il 2021 e 2022 per le imprese, troviamo ancora quello del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, tema molto importante e una delle misure previste dal Piano Transizione 4.0 che con il 2021 sarà finanziato anche dalle risorse messe a disposizione dal Recovery plan del Governo Draghi.

Con la legge di bilancio 2020 è stata riformulata la disciplina per gli incentivi alle imprese che decidono di investire in beni strumentali nuovi, investimenti effettuati per strutture produttive che abbiano sede all’interno del territorio dello Stato italiano. La nuova disciplina ha sostituito il super e iper- ammortamento. 

Possono accedere al credito tutte le imprese di qualsiasi settore economico, a prescindere dalla forma giuridica adottata e dal regime fiscale di determinazione del reddito, sono compresi quindi anche i soggetti in regime forfettario.

In cosa consiste il credito di imposta i beni strumentali nuovi?

Il beneficio accordato alle imprese non si tradurrà più in una maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili dal reddito di impresa (o di lavoro autonomo), ma in un nuovo credito di imposta “calibrato” in base alle diverse tipologie di beni oggetto dell’agevolazione, utilizzabile esclusivamente in compensazione e senza limiti di fruizione.

L’ambito temporale di spettanza del nuovo credito di imposta è stato invece prorogato dalla  manovra 2021, ( legge di bilancio 2021) legando la spettanza del credito di imposta agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, o al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 22 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio di impresa, con principale esclusione dei veicoli e altri mezzi di trasporto, beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 %, fabbricati e costruzioni.

L’agevolazione consiste in un credito di imposta del 6 o 10% del costo sostenuto per l’acquisto dei beni ordinari, diversi a quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello industria 4.0.  Per i beni cosiddetti 4.0 l’agevolazione invece consiste in un credito di imposta che varia dal 10 al 50%. 

Le diverse aliquote sono applicate sulla base dell’importo dell’investimento e del periodo in cui esso è effettuato.

L’utilizzo del credito può essere effettuato o in una unica rata o in tre quote annuali di pari importo, a secondo del tipo di bene, di soggetto o di volume di ricavi o compensi.

Cosa è cambiato in questi ultimi mesi?

Nel mese di luglio è stata emanata dall’agenzia delle entrate una circolare, esattamente la n. 9/E del 23 luglio 2021, formulata in 24 domande e risposte. Con tale circolare l’agenzia ha fornito chiarimenti su alcuni dubbi dell’ambito applicativo della norma, come ad esempio sui soggetti destinatari, sull’influenza dell’IVA indetraibile, sui contributi in conto impianto ed altro.

Uno dei chiarimenti ha riguardato anche i beni in leasing. Più precisamente, per i beni 4.0 agevolabili, acquisiti mediante contratto di leasing, la circolare afferma che è ammessa la totale uguaglianza con quelli acquistati direttamente e/o ordinari. La base di calcolo del credito di imposta sarà costituita dal costo per l’acquisto anche dei bene sostenuto dal locatore, a niente rilevando quindi il prezzo di riscatto che determinerebbe un maggior credito per quei soggetti che effettuano acquisti in leasing rispetto ad un acquisto diretto, differenza che non deve crearsi.

Anche i beni inferiori ai 516 euro sono ammessi se in ammortamento e non dedotti integralmente in un unico esercizio.

Le nuove norme si applicano dalle prenotazioni dei beni effettuate dal 16/11/2020.

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte ad interpello del 17 settembre scorso, ha precisato che se l’ordine è stato definito entro il 15 novembre 2020, ma l’acconto è stato versato dopo tale data, l’agevolazione che si va ad applicare è comunque quella inerente la nuova disciplina.

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