Micro imprese: definizione e caratteristiche

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Con gli interventi introdotti dall’approvazione del D.lgs. 139 del 18 agosto 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04 settembre 2015, in attuazione alla Direttiva 2013/34/EU e cosiddetto “decreto bilanci”, nel panorama italiano si è venuta a creare una nuova figura di impresa: la micro impresa.

Cosa sono le micro imprese e storia della legge

Come si comprende dalla definizione della stessa, si tratta di società di ridottissime dimensioni.

Per la redazione dei bilanci, con il suddetto d.lgs. 139, sono state riviste molte regole seguite da tutte quelle imprese che per dimensione sono classificate come piccole o addirittura micro e che possono usufruire di particolari semplificazioni nella redazione dello schema di bilancio e dei relativi obblighi informativi.

Pertanto, con effetti dal 2016 (bilanci 2015), viene confermato quanto già previsto per il “bilancio in forma abbreviata” per le piccole imprese che rispettano i limiti dimensionali previsti dall’art. 2345 bis del Codice Civile e viene introdotto un nuovo articolo 2345 ter, titolato “bilancio per micro imprese”, rivolto a regolamentare la predisposizione del bilancio di esercizio per società di micro dimensione.

L’obiettivo comunitario è stato quello di proporzionare l’onerosità degli obblighi informativi del bilancio di esercizio con le effettive dimensioni delle imprese, conseguendo una semplificazione che comunque resta una facoltà e non un obbligo, ovvero, pur rispettando i limiti dimensionali, le micro imprese potrebbero comunque decidere di adottare schemi di bilancio “superiori”, abbreviati o ordinari, ove valutato l’opportunità di farlo per situazioni specifiche.

Parimenti a quanto già accadeva per le piccole società che possono redigere i bilanci in forma abbreviata, anche per le micro imprese il discrimine di accesso alle semplificazioni, viene determinato per mezzo delle dimensioni economico patrimoniali e di forza lavoro della singola società.

Micro imprese: parametri e requisiti

Sono considerate micro “le società di cui all’art. 2345 bis che nel primo o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  1. Totale del’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
  2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
  3. Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.”

Quindi, per poter redigere il bilancio “micro” le società non devono superare almeno due dei tre parametri dimensionali nel primo esercizio, se la società è neocostituita, o successivamente per due esercizi consecutivi. In caso di superamento di tali limiti, la società potrà procedere alla redazione del bilancio in forma abbreviata, sempre nel rispetto dei limiti dimensionali per queste previsti, oppure in forma ordinaria.

Differenza tra micro impresa e piccola impresa

Per chiarire la differenza fra una micro e una piccola impresa, di seguito si riportano i limiti dimensionale previsti per quest’ultima, così come previsto dall’art. 2345 bis del Codice Civile:

  1. Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
  1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
  2. Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Le semplificazioni per il bilancio delle micro imprese

Le semplificazioni del bilancio delle micro imprese si aggiungono a quelle già previste dall’art. 2345 bis del C.C. per il bilancio in forma abbreviata. In particolare, le micro imprese, possono evitare la redazione della nota integrativa, fornendo alcune informazioni in calce allo stato patrimoniale.

Le micro imprese quindi possono usufruire delle seguenti ulteriori semplificazioni:

  • Sono escluse dall’obbligo di redazione del rendiconto finanziario;
  • Sono escluse dall’obbligo di predisposizione della nota integrativa a condizione che si provveda a riportare in calce allo stato patrimoniale le indicazioni previste dall’art. 2427, primo comma, nr 9) e 16), inerenti i conti d’ordine e i compensi percepiti da amministratori e sindaci;
  • Sono escluse dalla predisposizione della relazione sulla gestione, a condizione che in calce allo stato patrimoniale vengano riportate le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’art. 2428 del Codice Civile, inerenti numero e valore nominale di particolari o azioni o quote societarie possedute.

La normativa sopra descritta non si applica alle ditte individuali, non avendo queste nessun obbligo di attenersi a schemi specifici di redazione del bilancio e neppure di pubblicità dello stesso.

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