Superbonus 110% – genesi e storia

Si definisce generalmente Superbonus la maxi detrazione fiscale del 110% riconosciuta dalla legge per alcune tipologie di spese sostenute per interventi sulle abitazioni.

In particolare è l’art.119  (Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica per veicoli elettrici)del Decreto Legge 19 05 2020, nr. 34 – Decreto Rilancio – convertito, con modifiche dalla L. 77 del 17 luglio 2020, che disciplina l’ambito di applicazione dell’incentivo.

Di cosa si tratta in particolare?

Si tratta di una agevolazione di natura straordinaria volta a sostenere in maniera estremamente favorevole alcune tipologie di spese sostenute essenzialmente per riqualificare gli edifici esistenti sia da un punto di vista energetico, sia per la prevenzione del rischio sismico; due ambiti quindi nei quali evidentemente si intende investire oggi per usufruire, a livello di sistema paese, di benefici futuri sia in termini di bolletta energetica nazionale, sia in termini di prevenzione sismica, posto che buona parte del territorio nazionale ricade in zone a rischi sismico elevato.

Il provvedimento inoltre, letto ed applicato congiuntamente a quanto previsto all’art. 121 dello stesso decreto, (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali) si prefigge, nell’immediato, di produrre un effetto volano sull’economia, introducendo quindi, oltre la maxi detrazione, anche la possibilità di monetizzare immediatamente quanto speso in interventi sugli immobili.

Un passo indietro nella storia

Le detrazioni fiscali per interventi sugli immobili vengono da lontano: introdotte per dare sostegno ad un settore, quello dell’edilizia civile abitativa, in atavica crisi per diversi fattori, oltre che per combattere il rischio evasione fiscale tramite lo strumento della contrapposizione di interessi tra fornitore e committente, hanno nel tempo subito molte variazioni.

Introdotte per la prima volta dall’art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n.449 hanno visto negli anni il susseguirsi di numerose variazioni sia dal punto di vista dell’aliquota, sia per quanto riguarda i massimali di spesa ammessi alla detrazione,  sia sotto il profilo “dell’ammortamento” (inteso come quantità di anni in cui è possibile recuperare l’agevolazione spettante a seguito delle spese sostenute).

Si è passati infatti dal 41% di detrazione per gli anni 1998 e 1999 al 36% dall’anno 2000 al 2005, per poi tornare al 41% e così via, con un susseguirsi di aliquote fino ad arrivare, per le ristrutturazioni e manutenzioni all’attuale 50%. Nel frattempo variavano sia massimali di spesa (€ 77.468,53 – 150.000.000 delle vecchie lire – fino al 2002, poi per diversi anni 48.000 euro e infine i 96.000 euro attuali)sia il periodo di ammortamento della detrazione: scelta tra cinque e dieci anni di ripartizione nella prima versione, poi possibilità di ammortamento commisurata anche all’età del contribuente beneficiario della detrazione, fino ad arrivare all’attuale situazione di suddivisione dell’agevolazione, per tale tipologia di spesa, in dieci quote annuali.

La legge finanziaria 2007

Tralasciando, in questa breve ricostruzione, le particolarità legate al susseguirsi di richiesta di chiarimenti e/o interpretazioni inevitabili data la materia estremamente complessa e soprattutto applicabile ad una varietà di situazioni, la più disomogenea possibile, posto che il patrimonio immobiliare e le singole casistiche a cui si applica costituiscono a volte un unicum da trattare ad personam e che hanno prodotto nel tempo una serie di risoluzioni formati, allo stato attuale, una corposa giurisprudenza in materia, si richiama qui l’introduzione di una successiva tappa di avvicinamento al superbonus.

Nel 2007 infatti, sono entrate in vigore le norme volte ad agevolare distintamente gli interventi effettuati per l’efficientamento energetico degli edifici (c.d. risparmio energetico)

La legge finanziaria 2007 infatti (legge n. 296 del 2006) ha introdotto per la prima volta tale tipologia di detrazione distintamente dagli altri interventi (strutturali o meno) effettuati sugli immobili. Successivamente la normativa in materia è stata più volte modificata con riguardo, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni. Il novero delle spese agevolabili è stato inoltre ampliato ad altre tipologie di interventi. Fin d’all’inizio dell’applicazione, comunque, appare evidente l’intenzione del legislatore, di favorire le tipologie di interventi volti, in questo caso a realizzare un vero e proprio piano di investimento sulla casa in vista di adeguati risparmi in termini di consumi energetici e ricorso ad energie alternative (pannelli fotovoltaici).

Dal 2013 ad oggi

Il D.L. n. 63 del 2013 (articolo 16, comma 1-bis) ha previsto una detrazione del 65 per cento delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) al 31 dicembre 2013 per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

Anche per questa tipologia di spese, il susseguirsi delle leggi di bilancio, ha sancito ana certa alternanza di aliquote e di regole in funzione sia dell’ubicazione degli immobili oggetto degli interventi, sia della diminuzione delle classi di rischio ottenute a seguito del completamento dei lavori.

In ogni caso con l’introduzione di tali norme, si definisce il quadro di quelli che sono divenuti oggi gli interventi ammessi al c.d. Superbonus – detrazione del 110% sulle spese effettuate e rimaste a carico del contribuente -.

Possiamo quindi definire il Superbonus come la summa e l’innalzamento al 110% della detrazione già prevista per due tipologie di intervento: l’Ecobonus (detrazione 50% o 65% in funzione della tipologia di lavori; Sismabonus (detrazione del 70% oppure 80% elevata a 75% oppure 85% per parti comuni di edifici condominiali) in relazione alla classe di rischio raggiunta.

L’estrema vantaggiosità della misura di cui in argomento, prevede ed impone, naturalmente, una serie molto stringente di misure da adottare, requisiti da ottenere e adempimenti da svolgere che saranno oggetto di un’altra, apposita, trattazione.

Stefano Vasarri

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