Superbonus e Cessione del Credito

superbonus e cessione del credito

SUPERBONUS

Superbonus e cessione del credito sono ormai due concetti che sono entrati a far parte dei progetti abitativi di molte famiglie italiane e che, nei pensieri comuni vanno a braccetto.

In realtà si tratta di due ambiti ben distinti che hanno genesi e storicità molto diversi e che possono essere utilizzati, o di cui si può usufruire anche separatamente, una volta verificati ovviamente i presupposti oggettivi e soggettivi per poterne fuire.

Cos’è dunque il Superbonus:

Il Superbonus è un’agevolazione introdotta dal DL 34 2020 (c.d. Decreto Rilancio) che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

 La ratio della norma possiamo individuarla nell’intento promuovere una importante riqualificazione del patrimonio immobiliare abitativo degli italiani, andando quindi a premiare coloro che decidono di intervenire sulla propria abitazione sia sotto il profilo dell’efficientamento energetico che della riduzione del rischio sismico; una scelta che appare strategica in un paese costellato da vaste zone ad alto rischio terremoti e la cui bolletta energetica pesa in maniera importante nei conti dello Stato.

Nella quasi venticinquennale storia delle detrazioni fiscali sugli interventi di ristrutturazione edilizia, genericamente definiti, (introdotti per la prima volta per le spese sostenute a partire dal 01 01 1998 – si ragionava ancora in lire) si sono susseguite tutta una serie di norme volte d disciplinare, oltre che la tipologia di interventi “premiati” anche le aliquote, la durata ed i soggetti beneficiari delle agevolazioni. 

Il susseguirsi delle varie leggi di bilancio ha stabilito aliquote dal 41% – la prima misura prevista nel  1998 – al 36%, fino al 50% di detrazione (riconosciuta per spese sostenute dal 2012), ha modificato la durata del beneficio (variabile nei primi anni anche in funzione dell’età del soggetto beneficiario) ed  ha infine introdotto un principio di differenziazione delle agevolazioni in funzione della tipologia di spesa effettuata, prevedendo uno “sconto” fiscale  ancora più elevato (65%  per interventi di risparmio energetico a partire dal 2013, percentuali ancora più elevate – fino all’85% – per interventi antisismici e addirittura 90% per il rifacimenti di facciate degli edifici).

Questa differenziazione è la base su cui poggia l’impalcatura del Superbonus. Si parla infatti di 110% per efficientamento energetico degli immobili, installazione pannello fotovoltaici e colonnine di ricarica (è il cosiddetto “ecobonus”) oppure anche 110% per interventi di riduzione del rischio simico (in questo caso si parla di “sismabonus”).

Non tutte le spese effettuate sugli immobili, dunque possono godere di questo maxi sconto fiscale, ma solo quelle che in qualche maniera migliorano le prestazioni” dell’immobile. 

Gli interventi agevolabili al 110% possono essere eseguiti singolarmente, o possono far parte di un complesso di lavori che preveda anche ristrutturazioni più o meno importanti dell’edificio; queste ultime continuano comunque a seguire le “vecchie” regole;

 in ogni caso si ha diritto alla detrazione fiscale del 110% se:

  1. si ottiene un miglioramento delle prestazioni energetiche di almeno due classi (oppure si raggiunge il livello massimo) – ecobonus
  2. si diminuisce di due classi il rischio sismico dell’edificio – sismabonus 

Sia in un caso che nell’altro, quanto richiesto per il riconoscimento del credito deve essere certificato da un professionista tecnico abilitato che, sotto la propria responsabilità assevera, cioè assicura la Pubblica Amministrazione circa l’effettivo risultato ottenuto con i lavori.

Occorre sottolineare come la misura estremamente vantaggiosa dell’agevolazione comporti un ferreo rispetto dei protocolli previsti per  il riconoscimento del beneficio: conformità urbanistica dell’edificio, iter burocratico amministrativo dei lavori, rispetto dei capitolati e dei massimali di spesa ammessi al beneficio, ma anche, per esempio, adeguata e verificabile copertura assicurativa dei professionisti coinvolti nei lavori rappresentano, elementi senza i quali verrà negata l’agevolazione. 

Agevolazione, cioè detrazione del 110% sugli importi effettivamente rimasti a carico del contribuente, che viene riconosciuta spalmata nell’arco di 5 anni (non più 10 come previsto per altre detrazioni, ad esempio il bonus facciate)

Conseguenza dell’accorciamento dei tempi di riconoscimento del credito fiscale è stato il grande appeal che ha ottenuto la 

CESSIONE DEL CREDITO

Si tratta di una modalità alternativa all’utilizzo diretto, da parte dei beneficiari, delle detrazioni fiscali

Tale facoltà era già stata previsto a partire dalla legge di bilancio 2017, ma con tutta una serie di limitazioni che di fatto ne hanno precluso fino ad ora, l’utilizzo per gran parte dei contribuenti. 

Con il DL 34/2020 (il famoso Decreto Rilancio) cadono infatti le restrizioni previste negli anni precedenti e ci si apre alla circolazione dei crediti che potranno anche essere ceduti a terzi: banche, assicurazioni e alle altre società finanziarie, ma anche Imprese e soggetti privati in generale. Si vara insomma un vero e proprio “mercato del credito” (fiscale).

Vediamo come funziona

L’operazione si configura come un contratto tra privati mediante il quale un soggetto, il cessionario, si impegna ad acquistare dal cedente (che si impegna a vendere) un credito che quest’ultimo vanta nei confronti del fisco 

Agenzia delle Entrate ha messo a punto un’apposita procedura web, denominata “Piattaforma Cessione Crediti”, nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi. 

Per poter effettuare tale operazione è necessario che il cedente comunichi all’Agenzia delle entrate, mediante l’invio telematico di un apposito modello gli elementi dell’operazione; si tratta essenzialmente di:

  1. Importo delle spese sostenute e tipologia d’intervento prevista tra quelle che possono essere cedute
  2. Dati dell’immobile oggetto delle spese detraibili
  3. Dati del cessionario, ovvero di colui che acquista il credito

Ed altre informazioni “accessorie” ma comunque vincolanti per il buon esito dell’operazione.

I soggetti cessionari dei crediti fiscali per interventi edilizi possono accedere tramite la stessa area “piattaforma cessione crediti”, per visualizzare i crediti ricevuti, accettarli o rifiutarli.

Dopo l’accettazione, i crediti saranno visibili nel “cassetto fiscale” e utilizzabili in compensazione tramite modello F24.

In alternativa alla compensazione, sempre tramite la suddetta piattaforma, i crediti ricevuti possono essere ulteriormente ceduti.

L’operazione di cessione del credito è estremamente interessante se si tiene conto del principio generale per cui un contribuente, privato cittadino, può vantare crediti fiscali fino a concorrenza di quanto pagato o trattenuto dal sostituto d’imposta, datore di lavoro o ente pensionistico che sia; in pratica il fisco rimborsa al massimo le imposte versate o dovute in una annualità.

Conseguenza della riduzione a cinque anni del periodo di rimborso delle spese sostenute che danno diritto al superbonus è il potenziale emergere di crediti annuali importanti, non raramente eccedenti le imposte versate; si parla in tal caso di incapienza il cui effetto è l’impossibilità di recuperare quanto teoricamente dovuto dal fisco per le spese sostenute, proprio per il principio sopra detto.

La cessione del credito quindi, oltre che permettere al cedente di monetizzare immediatamente un importo che avrebbe ricevuto “a rate” in cinque o dieci anni, permette di massimizzare il benficio fiscale delle spese sostenute in quanto si possono cedere anche crediti che non avrebbero dato alcun beneficio in caso di utilizzo diretto, proprio per incapienza.

Per la cessione dei crediti fiscali connessi al superbonus non è necessario un ulteriore passaggio oltre a quanto richiesto per l’utilizzo diretto in dichiarazione, ovvero l’ottenimento del “visto di conformità da parte di un professionista abilitato o di un CAF.

Si tratta di una sorta di certificazione rilasciata solitamente da chi trasmette la cessione del credito in AdE con cui l’emittente del visto assicura il fisco circa la presenza di tutti i requisiti richiesti per l’agevolazione validando quindi, sotto la propria responsabilità l’intera operazione.

superbonus e cessione del credito
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